Statuto della fondazione San Luigi Onlus

Capo I
DENOMINAZIONE – SEDE – PATRIMONIO – SCOPO

Articolo 1

E’ istituita la Fondazione “SAN LUIGI O.N.L.U.S.” con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) Viale Dunant n. 8.
La Fondazione ha l’obbligo di usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locazione “Organizzazione non lucrativa di attività sociale” o l’acronimo <<O.N.L.U.S.>>.

Articolo 2

a) dalle somme destinate dai Fondatori alla dotazione della Fondazione stessa;
b) dai beni e dalle somme che eventualmente potranno pervenire alla Fondazione per testamento o per donazione, nonché da Enti, da privati e dallo Stato destinati all’ampliamento del patrimonio.

Articolo 3

La gestione della vita della Fondazione sarà assicurata dalle rendite del patrimonio nonché da tutti i beni e somme che potranno pervenire alla Fondazione non già come patrimonio ma come contributi per la gestione.

Articolo 4

La Fondazione non ha fini di lucro.

La Fondazione ha come scopo primario l’aiuto alle persone bisognose che vivono in situazione di disagio, di malattia, di sfruttamento. In particolare la Fondazione si propone di identificare e finanziare gli Enti e le Associazioni che si siano distinti nell’efficacia, nell’efficienza e nella trasparenza dell’aiuto presentato alle persone che soffrono, in modo da garantire ai benefattori che le somme donate saranno usate secondo gli stessi criteri.

La Fondazione intende proseguire il suo scopo mediante la raccolta di fondi da imprese e privati per destinarli agli Enti e Associazioni citati al precedente comma, i quali operano direttamente a favore di persone bisognose.

La Fondazione potrà partecipare a comitati, organizzazioni ed enti con terzi per il raggiungimento degli scopi sociali, anche con la stipula di convenzioni.

La Fondazione svolge quindi la propria attività nel settore della assistenza sociale e della beneficenza, nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e con divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate all’art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 460 del 1997 o attività ad esse direttamente connesse.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:

Articolo 5

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con la rendita del suo patrimonio, nonché con ogni altro provento o contributo a ciò destinato.
Organi della Fondazione sono:

– Il Presidente;
– Il Consiglio di amministrazione; – Il Comitato Esecutivo;
– Il Revisore dei Conti.
Articolo 6

Capo II PRESIDENTE

Articolo 7

Il Presidente che ricopre carica vitalizia ha la rappresentanza legale della Fondazione e provvede alla sua amministrazione. Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di uno o più Vice- Presidenti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice- Presidente, delegato dal Presidente, o, se necessario un membro del Consiglio di Amministrazione all’uopo delegato dallo stesso Presidente.

Il Presidente qualora lo lo ritenga opportuno, e nell’ambito dei suoi poteri, ha la facoltà di conferire procure speciali, anche al fine di stipulare contratti e/o convenzioni con organismi privati e/o pubblici, in Italia e all’estero.
In particolare resta di attribuzione del Presidente:

– curare l’osservanza delle norme contenute nel presente Statuto;
– vigilare su tutto il complesso organizzativo ed amministrativo della Fondazione;
– convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
– provvedere a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
– in caso di assoluta urgenza, adottare i provvedimenti occorrenti, riferendo per la ratifica entro 30 (trenta) giorni al Consiglio di Amministrazione;
– sovrintendere al personale che a qualunque titolo presti la propria opera nei confronti della Fondazione e proporne la remunerazione al Consiglio di Amministrazione.

Capo III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a diciotto membri e cioè: dai Fondatori che ne sono componenti a vita, e dagli altri membri da questi designati.
Tra le persone e gli Enti che daranno un apprezzabile contributo alla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare altri membri a vita purchè non si superi il numero di dodici membri a vita. Gli enti collettivi partecipanti al patrimonio avranno il diritto di designare nel Consiglio di Amministrazione un consigliere ciascuno e potranno sostituirlo a loro insindacabile richiesta.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri non vitalizi possono essere riconfermati.

Se nel corso dell’incarico vengono a mancare uno o più consiglieri designati dai Fondatori, questi provvedono alla sostituzione.
Venendo meno, per qualsiasi ragione, uno o più Fondatori, od il Presidente, saranno il/i Fondatori superstiti a provvedere alla designazione dei mancanti; quando non vi siano più Fondatori superstiti l’integrazione del Consiglio avverrà mediante cooptazione da parte dei Consiglieri in carica.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione che lo presiede. Inoltre deve essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto inviato ai destinatari almeno otto giorni liberi prima dell’adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.

Articolo 10

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere assunte in prima convocazione con l’intervento di oltre la metà dei componenti e a maggioranza assoluta degli intervenuti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti a maggioranza assoluta degli intervenuti. Per le modifiche statutarie sono necessarie le maggioranze della prima convocazione.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
– nomina il Revisore dei Conti;
– approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’anno in corso entro il mese di marzo;
– delibera l’accettazione di contributi, donazioni, lasciti, nonché gli acquisti, le alienazioni e l’utilizzo dei beni mobili e immobili;
– determina, di volta in volta, i criteri e le modalità per l’erogazione di eventuali rendite;
– delibera le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni che si rendessero necessari;
– ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di nominare fra i suoi componenti un Comitato esecutivo , determinandone le regole, le funzioni ed i poteri;
– può provvedere su proposta del Presidente, alla nomina, nel suo seno, di uno o più Vice- Presidenti.

I verbali sono trascritti in apposito registro e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Presidente o da un vice-Presidente all’uopo delegato dallo stesso Presidente e da un Segretario nominato di volta in volta dal Consiglio.

Capo IV COMITATO ESECUTIVO

Articolo 11

Il Consiglio può delegare, qualora lo ritenga opportuno, in tutto o in parte i suoi poteri ad un Comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri.
Per le convocazioni delle adunanze del Comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

Capo V REVISORE DEI CONTI Articolo 12

Il Revisore dei Conti è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni anche a seguito di verifiche ispettive.

Il Revisore dei conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Revisore dei Conti resta in carica sino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.

La carica di revisore è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute, ed è inconciliabile con quella di consigliere.

Capo VI ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 13

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. La fondazione ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
Il primo esercizio finanziario chiuderà il 31 (trentuno) dicembre dell’anno in cui sarà ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che facciano parte della medesima struttura unitaria.

La fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 14

La fondazione ha durata illimitata.
Qualora per qualsiasi motivo la Fondazione dovesse estinguersi, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 15

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge.

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